COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.22 della Società A.S.D. NEW SAN PIETRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (inibizione del dirigente SORRENTI Ivan fino al 12.11.2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.22 della Società A.S.D. NEW SAN PIETRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (inibizione del dirigente SORRENTI Ivan fino al 12.11.2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE etti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il delegato della Società reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il comportamento del dirigente Sorrenti Ivan, reo di aver strattonato l’arbitro afferrandolo dalla divisa e di averlo poi colpito con un violento schiaffo che gli provocava forte dolore e capogiro. Sostiene l’A.S.D. New Pietro che quanto riportato dall’arbitro nel rapporto di gara sia privo di fondamento. Questa Corte non può esaminare nel merito il reclamo in quanto lo stesso è stato proposto oltre i termini (spedizione il 24.11.2015, oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale n. 33 del 12.11.2015 con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare) previsti a pena di inammissibilità dall’art. 46, comma 4, del C.G.S.. Il reclamo è, pertanto, da dichiararsi inammissibile. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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