COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.23 della Società A.C.D. CDF MAGNA GRAECIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 26.11.2015(squalifica del calciatore NACCARATO Fabio per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 10 DICEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO nr.23 della Società A.C.D. CDF MAGNA GRAECIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 26.11.2015(squalifica del calciatore NACCARATO Fabio per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE etti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA L’A.C.D. CdF Magna Graecia impugna la squalifica di tre giornate di gara inflitta al proprio calciatore Naccarato Fabio per aver colpito con una testata la fronte di un avversario a gioco fermo. La ricorrente chiede la riduzione della sanzione sostenendo che il comportamento tenuto dal Naccarato si è sostanziato non in un atto di violenza ma di protesta nei confronti dell’avversario che lo aveva colpito con un calcio e che sarebbe stato solo respinto con la testa contro la sua fronte (si tratterebbe di un testa a testa). La tesi appena riportata – atteso quanto riferito dall’arbitro - non può trovare accoglimento; il comportamento tenuto dal Naccarato deve essere qualificato come atto di violenza nei confronti di un avversario e la sanzione ritenuta congrua ed adeguata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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