COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 18 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.27 della Società A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.38 SGS del 3.12.2015 (squalifica del calciatore LA BELLA Antonio per QUATTRO gare effettive, ammenda di € 30,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 18 DICEMBRE 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.27 della Società A.C.D. PISCOPIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.38 SGS del 3.12.2015 (squalifica del calciatore LA BELLA Antonio per QUATTRO gare effettive, ammenda di € 30,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il reclamo nella parte in cui si chiede “annullarsi l’ammenda di € 30,00 non è impugnabile ex art.45,punto3 del C.G.S.; ritenuto che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore La Bella Antonio si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario e che lo stesso ha preso parte alla rissa scatenatasi tra i calciatori delle due compagine in campo; P.Q.M. dichiara innammissibile il reclamo per quando riguarda l’ammenda inflitta alla Società reclamante; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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