COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 18 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.16 della Società S.S. SAN PIETRO APOSTOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 5.11.2015 (punizione sportiva della perdita della Gara San Pietro Apostolo – Amaroni08 dell’1.11.2015 Campionato 2^Categoria, penalizzazione di UNO punto in classifica, ammenda di € 230,00, squalifica del calciatore ROTELLA Davide per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore SACCO Giovanni per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore PUPO Francesco per DUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Pietro, PALETTA Giuseppe e BRUNI Giuseppe per UNA gara effettiva, squalifica dell’allenatore TALARICO Gianmarco fino al 31.12.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 18 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.16 della Società S.S. SAN PIETRO APOSTOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 5.11.2015 (punizione sportiva della perdita della Gara San Pietro Apostolo – Amaroni08 dell’1.11.2015 Campionato 2^Categoria, penalizzazione di UNO punto in classifica, ammenda di € 230,00, squalifica del calciatore ROTELLA Davide per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore SACCO Giovanni per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore PUPO Francesco per DUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Pietro, PALETTA Giuseppe e BRUNI Giuseppe per UNA gara effettiva, squalifica dell’allenatore TALARICO Gianmarco fino al 31.12.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il difensore della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA nella seduta del 23.11.2015 questa Corte dichiarava inammissibile(ex art.45,punto 3, del C.G.S) il reclamo per quanto riguarda le squalifiche dei calciatori PUPO Francesco, GRAZIANO Pietro, BRUNI Giuseppe e PALETTA Giuseppe; riduceva le squalifiche inflitte ai calciatori ROTELLA Davide e SACCO Giovanni a DUE (2) giornate effettive di gara; rimandava ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 15.12. 2015. Nella seduta odierna il direttore di gara ha confermato: che al 37’ del seconto tempo il capitano della squadra del San Pietro Apostolo gli comunicava la propria intenzione di non proseguire la gara così come i calciatori Graziano Pietro e Paletta Giuseppe; che di fatto gli stessi si allontanavano dal terreno di giuoco; che era stato constretto a chiudere l’incontro, essendo rimasta la compagine del San Pietro Apostolo –stante la esplulsione di altri calciatori precedentemente avvenuta – con meno di sette uomini in campo; che una persona non identificata, a fine gara, aveva aperto il calcello di ingresso al terreno di giuoco consentendo l’accesso a sostenitori della squadra di casa; che a fine gara, mentre si trovava nello spogliatoio ha avvertito il rumore di colpi contro la porta; che il Sig. Talarico Gianmacarlo, una volta espulso, ha profferito parole offensive e minacciose nei suoi confronti; rleva inoltre che la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, del punto di penalizzazione in classifica (art.17.3. C.G.S.) e dell’ammenda devono essere confermati; deve essere ridotta la squalifica inflitta al Sig.Talarico Gianmarco poichè eccessiva. P.Q.M. conferma le sanzioni inflitte alla Societa’ San Pietro Apostolo: punizione sportiva della perdita della Gara San Pietro Apostolo – Amaroni08 dell’1.11.2015 Campionato 2^Categoria, penalizzazione di UNO punto in classifica, ammenda di € 230,00; riduce al 18.12.2015 la squalifica inflitta al Signor TALARICO Giammarco e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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