COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.29 della Società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara G.S. Antonimina – A.S.D. Real del 29.11.2015 – Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 160,00, squalifica dell’allenatore ALIA Giuseppe fino al 03 DICEMBRE 2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.29 della Società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara G.S. Antonimina – A.S.D. Real del 29.11.2015 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 160,00, squalifica dell’allenatore ALIA Giuseppe fino al 03 DICEMBRE 2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 25 gennaio 2016; P.Q.M. rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 25 GENNAIO 2016.
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