COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di: Signor ELIA COSIMO, Presidente della A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA nella stagione 2012/2013; la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, ora A.S.D. CORIGLIANO per rispondere:-Sig. ELIA COSIMO, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013 ed in riferimento all’articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra Promozione a favore del tecnico Sig. Vincenzo Pacino; -la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, (ora A.S.D. CORIGLIANO) per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del CGS;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di: Signor ELIA COSIMO, Presidente della A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA nella stagione 2012/2013; la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, ora A.S.D. CORIGLIANO per rispondere:-Sig. ELIA COSIMO, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013 ed in riferimento all’articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra Promozione a favore del tecnico Sig. Vincenzo Pacino; -la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, (ora A.S.D. CORIGLIANO) per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del CGS; DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1054 pf 2014/2015, avente ad oggetto: “Violazione dei massimali stabiliti dall’accordo LND e l’A.I.A.C. in riferimento all’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2012/2013, tra la Società ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA e l’allenatore Sig. Vincenzo Pacino”. o s s e r v a q u a n t o s e g u e Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza probatoria e dimostrativa: 1. Atti vertenza n. 190/34 del Collegio Arbitrale, di cui al C.U. n.3 Stagione Sportiva 2014/2015; 2. Censimento Società ASD CORIGLIANO SCHIAVONEA S.S. 2012/13, S.S. 2013-14 e S.S. 2014- 15; 3. Scheda tesseramento federale del Tecnico Sig. Vincenzo A. Pacino; LA GENESI DEL PROCEDIMENTO Premesso che: - con nota del 18/05/2015 il Segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. della F.I.G.C. rimetteva alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza proposta dal tecnico Sig. Vincenzo A. Pacino nei confronti della società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, inerente il mancato pagamento dei compensi pattuiti per la stagione sportiva 2012/13, segnalando, nel contempo, che le parti, nell’accordo economico sottoscritto, avevano superato i massimali previsti dall’intesa fra la L.N.D e l’ A.I.A.C; - per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Signor Vincenzo A. Pacino, la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando il medesimo nei ruoli federali, quale allenatore di base, codice 55.902, con tesseramento nella stagione 2012/2013 a favore della Soc. A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA; Considerato che: nell’ambito del procedimento cui si è fatto cenno al punto che precede, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., accertava che per la stagione sportiva 2012/13 il Signor Vincenzo A. Pacino e la Soc. A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA avevano sottoscritto, in data 7 Settembre 2012, un accordo economico con il quale la società riconosceva all’allenatore un premio di tesseramento pari a euro 8.000,00 per l’attività di responsabile della prima squadra Cat. Promozione; Rilevato che con C.U. n. 1 per la Stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1/7/2012, tra l’altro, prevedeva : che il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti a decorrere dalla stagione sportiva 2012/2013 è stato stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Allenatore Campionato di Promozione Euro 7.000,00 Visto l’art. 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che espressamente disciplina l’attività degli allenatori dilettanti prevedendo che “Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le Società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio.”. Ritenuto, sulla base di quanto accertato in sede di indagine documentale che effettivamente la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, a mezzo del suo presidente Sig. Elia Cosimo, ed il tecnico Signor Vincenzo A. Pacino, hanno sottoscritto in data 7.09.2012 un accordo economico in sede di tesseramento in violazione dei massimali previsti dalla intesa sottoscritta tra LND e AIAC, in quanto prevedevano un premio di tesseramento di € 8.000,00 a fronte del limite previsto per la Cat. Promozione di € 7.000,00; Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti di seguito indicati: -il Sig. ELIA COSIMO, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la Stagione Sportiva 2012/2013 pubblicato il giorno 1/7/2012; per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, con il Sig. Vincenzo Pacino, allenatore di Base, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula; Considerato peraltro, che dai fatti come descritti in narrativa si configura la responsabilità del Sig. VINCENZO PACINO allenatore di base, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, incolpazioni tutte per le quali si provvede con un autonomo atto di deferimento ai sensi dell’art. 39, comma 2, del vigente regolamento del Settore Tecnico innanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue anche la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, alla quale appartenevano il presidente ed il tecnico al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva HA DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale Calabria 1) il Signor ELIA COSIMO, Presidente della A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, nella stagione 2012/2013; 2) la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, ora A.S.D. CORIGLIANO ; per rispondere:-il Sig. ELIA COSIMO, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013 ed in riferimento all’articolo 42, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere pattuito ed acconsentito a corrispondere un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra Promozione a favore del tecnico Sig. Vincenzo Pacino; -la società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA, ora A.S.D. CORIGLIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’ art. 4, commi 1 e 2, del CGS; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 dicembre 2015, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:- per il Sig.Elia Cosimo mesi tre di inibizione;-per la Società A.S.D. Corigliano Schiavonea, ora A.S.D. Corigliano l’ammenda di € 500,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata, pur appalesandosi eccessiva la richiesta del Sostituto Procuratore Federale per la Società ASD Corigliano già A.S.D. Corigliano Schiavonea. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga -al Signor ELIA Cosimo mesi TRE (3) di inbizione e quindi fino al 31 marzo 2020 (già inibito fino al 31.12.2019); -alla Societa’ A.S.D.CORIGLIANO gia’ A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA l’ammenda di € 300,00(trecento/00).
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