COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.34 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.76 del 10.12.2015 ( inibizione del dirigente PARROTTINO Giancarlo a svolgere ogni attività fino al 16/2/2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.34 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.76 del 10.12.2015 ( inibizione del dirigente PARROTTINO Giancarlo a svolgere ogni attività fino al 16/2/2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara A.S.D. Taverna - F.C.D. Papanice del 06/12/2015, risulta che al 27° del II tempo veniva allontanato dal terreno di gioco il dirigente accompagnatore ufficiale della società reclamante, Parrottino Giancarlo, per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il suddetto dirigente con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/02/2016 (cfr. C.U. n.76 del 10 dicembre 2015 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante contesta il contenuto del rapporto arbitrale, sostenendo che “la vicenda descritta dall’arbitro non è mai avvenuta se non nei limiti di una pacata contestazione dell’operato arbitrale ma che non è mai trasmodata in offese o minacce”. Nel caso in questione, quindi, “si mette in discussione la veridicità delle affermazioni mosse dall’arbitro e che quanto descritto sia realmente accaduto”. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al dirigente Parrottino Giancarlo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione a svolgere ogni attività inflitta al dirigente PARROTTINO Giancarlo fino al 15 GENNAIO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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