COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.36 della Società AMATORI PAOLO PROCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.10 Amatori del 17.12.2015 ( squalifica del calciatore PERRI Francesco fino al 31/1/2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO nr.36 della Società AMATORI PAOLO PROCOPIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.10 Amatori del 17.12.2015 ( squalifica del calciatore PERRI Francesco fino al 31/1/2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il signor Perri Francesco veniva squalificato in prime cure fino al 31 gennaio 2016 in quanto ritenuto responsabile di tentata aggressione nei confronti di un dirigente avversario durante i disordini createsi tra le opposte squadre al termine della gara Lamezia Golfo - Amatori Paolo Procopio del 12.12.2015. La reclamante sostiene che l’arbitro è incorso in un palese errore di valutazione equivocando il comportamento del Perri che era volto a riportare la calma, richiamando i propri compagni, atteso che lo stesso svolgeva anche le mansioni di allenatore oltre che di calciatore. La tesi portata a discolpa non merita pregio in quanto priva di riscontri oggettivi che possano porre in dubbio la puntuale ricostruzione dell’arbitro. Anche la sanzione appare commisurata alla gravità dei fatti contestati tenuto conto del ruolo di allenatore svolto dal Perri. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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