COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.38 del Sig.CASELLA Mariano (Tess. della Soc. S.S.D. Virtus Diamante avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 17.12.2015 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/1/2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.38 del Sig.CASELLA Mariano (Tess. della Soc. S.S.D. Virtus Diamante avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 17.12.2015 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/1/2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il ricorrente; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara U.S.D. Santa Domenica – S.S.D. Virtus Diamante del 12/12/2015 risulta che, al termine dell’incontro, il dirigente accompagnatore ufficiale della società Virtus Diamante, Casella Mariano, teneva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione al fatto succitato, ha sanzionato il dirigente in questione con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/01/2016 (cfr. C.U. n.22 del 17/12/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza). Il reclamante contesta quanto asserito dall’arbitro, ritenendosi estraneo ai fatti contestatigli ed indicando quale effettivo responsabile un altro dirigente della medesima società. Tuttavia va rilevato che il direttore di gara nel rapporto a sua firma indica chiaramente il dirigente Casella Mariano quale responsabile del comportamento offensivo perpetrato ai suoi danni. Quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del succitato atto (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al reclamante. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente CASELLA Mariano a tutto il 13 GENNAIO 2016 e dispone la restituzione della tassa versata.
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