COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO nr.39 della Società S.S.D.GEROCARNE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 24.12.2015 (squalifica del calciatore capitano IDA’ Ivano fino al 30/6/2016).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO nr.39 della Società S.S.D.GEROCARNE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 24.12.2015 (squalifica del calciatore capitano IDA’ Ivano fino al 30/6/2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che, dal rapporto arbitrale (con relativo supplemento) della gara Promoarena - S.S.D. Gerocarne del 20/12/2015, risulta che il direttore di gara, mentre si recava negli spogliatoi al termine dell’incontro, veniva accerchiato dai calciatori della società Gerocarne che protestavano “con toni alti” e che, pur aiutato dagli operatori della Protezione Civile a raggiungere lo spogliatoio, il suddetto ufficiale di gara riceveva un calcio alla mano, provocandogli dolore, da parte di uno dei calciatori della società Gerocarne che lo avevano accerchiato, non potuto identificare. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato fino al 30/06/2016 il capitano della società Gerocarne, Idà Ivano, ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S. e non, per come riportato nella decisione per mero errore materiale, “ai sensi dell’art.2 del C.G.S.” (cfr. C.U. n.23 del 24/12/2015 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia). Questa Commissione rileva che il primo giudice ha correttamente applicato al caso in esame il succitato art.3, comma 2, del C.G.S. (pur avendo indicato nella decisione l’art.2, ribadiscesi, per evidente errore materiale), che statuisce che “il calciatore che funge da capitano della squadra risponda degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato”. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, per l’applicazione della suddetta norma non è richiesto che l’atto di violenza ai danni dell’arbitro avvenga “durante la gara”, bensì “in occasione della gara”: è di tutta evidenza che quest’ultima eventualità si sia verificata in siffatta circostanza, in quanto l’atto di violenza subito dal direttore di gara da parte del calciatore non identificato della società Gerocarne, è avvenuto al termine della gara, mentre lo stesso ufficiale di gara si apprestava a rientrare negli spogliatoi. Questa Corte ritiene che la sanzione inflitta in primo grado sia congrua ed adeguata ai fatti accaduti. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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