COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.40 della Società A.C.D. BIANCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 24.12.2015 ( punizione sportiva della perdita della gara Bianco – Nuova Gioiese del 19/12/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato 1^Categoria, squalifica del calciatore NIRTA Giuseppe fino al 30 GIUGNO 2017, squalifica del calciatore COTRONEO Angelo fino al 31 DICEMBRE 2017, squalifica del calciatore COMMISSO Domenico fino al 31 MARZO 2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.40 della Società A.C.D. BIANCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 24.12.2015 ( punizione sportiva della perdita della gara Bianco – Nuova Gioiese del 19/12/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato 1^Categoria, squalifica del calciatore NIRTA Giuseppe fino al 30 GIUGNO 2017, squalifica del calciatore COTRONEO Angelo fino al 31 DICEMBRE 2017, squalifica del calciatore COMMISSO Domenico fino al 31 MARZO 2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il delegato della Società reclamante; RILEVA Al 44° del secondo tempo della gara Bianco – Nuova Gioiese del 19.12.2015, a seguito della decisione di concedere un rigore alla squadra ospitata, l’arbitro della gara veniva “accerchiato” dai giocatori del Bianco e fatto oggetto di sputi ed oggetti vari da parte dei tifosi della stessa squadra. In particolare Giuseppe Nirta lo afferrava dal polso provocandogli dolore intenso quindi gli pestava i piedi e lo colpiva con un pugno al torace mentre il calciatore Angelo Cotroneo lo strattonava per la maglia, gli stringeva con forza le tempie e lo colpiva quindi sul viso a mano aperta. Da ultimo il calciatore Commisso Domenico lo spingeva con forza poggiandogli le mani contro il petto. Per il verificarsi di tali fatti l’arbitro decideva di sospendere la gara. Il giudice sportivo, preso atto degli eventi accaduti per come succintamente sopra riportati, decideva per le sanzioni in epigrafe. La reclamante chiede in ricorso la ripetizione della gara ed una congrua riduzione delle sanzioni irrogate. Sostiene che la gravità dei fatti non è tale da giustificare la decisione di sospendere la gara, lamenta, in particolare, che l’arbitro non ha posto in essere tutte le decisioni disciplinari che afferiscono al suo potere per consentire la ripresa della gara. Avrebbe dovuto, a detta della reclamante, espellere i calciatori rei di averlo colpito e, solo qualora questi provvedimenti non avessero comportato il ripristino delle condizioni di normalità, avrebbe potuto sospendere la gara. Tale tesi sarebbe suffragata dal rapporto del Commissario di Campo che, nel riportare i fatti, induce a valutare la decisione abnorme rispetto alla gravità dei fatti verificatisi ed al repentino ritorno ad una condizione di tranquillità. Il ridimensionamento della gravità degli atti di violenza subiti dall’arbitro imporrebbe consequenzialmente una riduzione delle sanzioni irrogate ai calciatori responsabili dei comportamenti indagati. A supporto della proprie ragioni l’A.C.D. Bianco ha allegato al ricorso una traccia video che proverebbe la veridicità della ricostruzione operata. In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l’acquisizione , che non offre alcuna garanzia tecnica in merito alla sua provenienza, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all’art. 35 C.G.S.. Passando al merito della questione, può affermarsi che il rapporto dell’arbitro non mostra spazio a censure di sorta e delinea in maniera chiara, precisa e circostanziata tutti gli episodi contestati. Il Commissario di Campo riporta esclusivamente i fatti accaduti sotto la sua diretta percezione tant’è che lo stesso afferma di non aver potuto constatare tutto quanto avvenuto in quanto si trovava a circa 85 metri dal punto in cui si sono verificati. Alla luce della narrazione effettuata dall’arbitro, ritiene questo Collegio che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla deve considerarsi legittima in quanto assunta in conformità alla consolidata giurisprudenza degli Organi superiori di giustizia sportiva. La decisione di sospendere la gara deve essere supportata da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che il Direttore di gara è stato ripetutamente colpito da soggetti diversi, in un clima di particolare ostilità, e lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione per i colpi ricevuti e per la situazione di grave tensione venutasi a creare. Muovendo da tale assunto questa Commissione ritiene che la sanzione conseguente della punizione sportiva della gara irrogata alla società non è censurabile. Con riferimento poi alle responsabilità dei singoli tesserati, non può essere messo in dubbio il coinvolgimento degli stessi nei fatti ascritti. Le sanzioni vanno ponderate valutando i singoli episodi in modo oggettivo (la capacità lesiva degli stessi) ma anche rapportandoli al clima scaturito a fine gara. E per entrambe le ragioni appaiono congrue ed adeguate. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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