COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 20 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.25 della Società POL.CROPALATI A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Cropalati – Crucolese del’18.10.2015 Campionato 2^Categoria, per posizione irregolare del calciatore Algieri Giuseppe, e conseguenziale squalifica del calciatore ALGIERI Giuseppe per UNA gara effettive e inibizione del dirigente accompagnatore della Società sig.LETTIERI Giuseppe fino al 17.12.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 20 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.25 della Società POL.CROPALATI A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Cropalati – Crucolese del’18.10.2015 Campionato 2^Categoria, per posizione irregolare del calciatore Algieri Giuseppe, e conseguenziale squalifica del calciatore ALGIERI Giuseppe per UNA gara effettive e inibizione del dirigente accompagnatore della Società sig.LETTIERI Giuseppe fino al 17.12.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; -rilevato che dalla certificazione rilasciata dall’Ufficio tesseramenti risulta che il calciatore Algieri Giuseppe è tesserato per la società Pol.Cropalati a far data dal 2 novembre 2015, successivamente al 18.10.2015 data di disputa del gara in esame, contrariamente a quanto asserito nel reclamo da parte della suddetta Società ; ritenuto che è atto dovuto della Società verificare la ratifica dell’avvenuto tesseramento mediante accesso nell’aria riservata, prima di utilizzare il calciatore; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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