COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 20 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.44 del Sig.PAPANDREA Domenico (tess.della Società ASD Stilese A Tassone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Reginale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n.88 dell’8.1.2016 (squalifica per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 20 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.44 del Sig.PAPANDREA Domenico (tess.della Società ASD Stilese A Tassone) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Reginale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n.88 dell’8.1.2016 (squalifica per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara ASD Stilese – Scommettendo.it Fronti del 06/01/2016, risulta che al 25° del I tempo veniva espulso il calciatore Domenico Papandrea per avere proferito minacce nei confronti dell’arbitro. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il suddetto calciatore con la squalifica per quattro gare effettive. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al calciatore Papandrea Domenico. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore PAPANDREA Domenico a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società ASD Stilese A.Tassone avendola versata per conto del suo tesserato reclamante.
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