Della società ASD ACADEMY P.VIOLA ora A.S.D. SEGATO VIOLA e del sig. CASSALIA Agostino. COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n .9 a carico di: Sig. BRUNO Nicola, calciatore/dirigente;la società ASD TAVERNESE; la società ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA:per rispondere -il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese – Magna Grecia dell’11/01/15; 2) Atletico Altomonte – Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese – Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell’08/02/15; malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; – la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S; – la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 23 DICEMBRE 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n .9 a carico di: Sig. BRUNO Nicola, calciatore/dirigente;la società ASD TAVERNESE; la società ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA:per rispondere -il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell’11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell’08/02/15; malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; - la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S; - la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, letti gli atti del procedimento disciplinare n. 794 pf 14/15, avente ad oggetto: “doppio tesseramento del Sig. Nicola Bruno tesserato come dirigente per la società Pietro Mancini Torre Alta e come calciatore dal 03.01.15 per la società Tavernese per la quale ha disputato gare ufficiali”; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine; che in particolare è emerso che il CRC, anche a seguito del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 28 del 05/03/15, trasmetteva allo scrivente Ufficio gli atti relativi alla posizione del Sig. Bruno Nicola (nato il 20/03/1969) evidenziando che detto soggetto - a far data dal 03/01/15 e fino alla data del 17/02/15 - avrebbe avuto un doppio tesseramento, essendo tesserato come dirigente per la società Mancini Torre Alta e come calciatore per la società ASD Tavernese: in costanza del doppio tesseramento così come sopra specificato, il Sig. Bruno prendeva parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di III categoria, ovvero: 1) Tavernese - Magna Grecia dell’11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell’08/02/15; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti in violazione delle norme federali vigenti posti in essere dal Sig. Bruno Nicola, attualmente tesserato per la ASD Tavernese: il Sig. Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), tesserato dal 03/01/15, quale calciatore della società ASD Tavernese veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell’11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell’08/02/15, malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; ciò in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. Ritenuto, che dai comportamenti anzidetti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. della società ASD Tavernese e della società ASN Pietro Mancini Torre Alta, dei propri dirigenti e/o comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S.; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. Bruno Nicola, alla società ASD Tavernese e alla società ASN Pietro Mancini Torre Alta; rilevato che in data 25/06/15, il legale del Sig. Bruno Nicola inoltrava alla Procura Federale richiesta di audizione del proprio assistito e che, alla data fissata per la convocazione e segnalatamente il 29/06/15, le parti convocate non si sono presentate per rendere il predetto esame; visto l’art. 32 ter, comma 1, del C.G.S. HA DEFERITO Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: Sig.Bruno Nicola, calciatore/dirigente;la società ASD Tavernese; la società ASN Pietro Mancini Torre Alta; per rispondere- il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell’11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell’08/02/15; malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; - la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S;- la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 dicembre 2015 e’comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv Nicola Monaco. È comparso anche l’Avv. Annalisa Roseti la quale dichiara di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S..per la societa’ ASN Pietro Mancini Torre Alta e per il signor Bruno Nicola e a sua volta chiede che i termini procedurali siano sospesi. Il Sostituto Procuratore in merito rappresenta che è intervenuto l’accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiede che vengono sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospende il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.. In rappresentanza della societa ASD Tavernese è comparso l’Avv. Alessandro Lupinacci il quale conclude chiedendo per il proscioglimento della Società da ogni addebito, evidenziando la buona fede dei dirigenti e comunque l’assenza di ogni situazione di conflitto in relazione alla posizione del tesserato Bruno Nicola. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: per la Società ASD Tavernese l’ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata, pur appalesandosi eccessiva la richiesta del Sostituto Procuratore Federale per la Società ASD Tavernese. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga: alla Società A.S.D. TAVERNESE l’ammenda di € 300,00(trecento/00) e la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontare nella correste stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato di Seconda Categoria. Sospende il procedimento a carico della societa’ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA e del sig.BRUNO Nicola.
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