COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 198 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PICCOLO CARMINE (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPORTING CASALNUOVO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO; ART. 34 REGOLAMENTO L.N.D.; ART. 31 N.O.I.F; ART. 7, COMMI 1 E 5 ED ART. 16 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.; A CARICO DEI SIGG. AURIEMMA ANGELO E DE MARIA LUIGI (CALCIATORI): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO; ART. 34 DEL REGOLAMENTO L.N.D.; ART. 31 E 92, COMMI 1 E 2, N.O.I.F.; ART. 7, COMMA 1 ED ART. 16 DELLO STATUTO F.I.G.C.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING CASALNUOVO: ART. 4, COMMI 1 E 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 198 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PICCOLO CARMINE (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SPORTING CASALNUOVO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO; ART. 34 REGOLAMENTO L.N.D.; ART. 31 N.O.I.F; ART. 7, COMMI 1 E 5 ED ART. 16 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C.; A CARICO DEI SIGG. AURIEMMA ANGELO E DE MARIA LUIGI (CALCIATORI): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO; ART. 34 DEL REGOLAMENTO L.N.D.; ART. 31 E 92, COMMI 1 E 2, N.O.I.F.; ART. 7, COMMA 1 ED ART. 16 DELLO STATUTO F.I.G.C.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING CASALNUOVO: ART. 4, COMMI 1 E 2, ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 28 maggio 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale (all’atto Procuratore Federale Aggiunto), Dott. Gioacchino Tornatore, in data 20 maggio 2014, prot. 6844/579, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 15 giugno 2015 è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Sono stati, altresì, presenti: il sig. Piccolo Carmine, in proprio ed in nome e per conto della società deferita, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società medesima; infine, i sigg. Auriemma Giovanni e De Maria Arcangelo, genitori esercenti la potestà genitoriale dei calciatori minori Auriemma Angelo e De Maria Luigi. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di inibizione, a carico del sig. Piccolo Carmine; tre giornate di squalifica a carico dei calciatori Auriemma Angelo e De Maria Luigi; a carico della società deferita, euro 1.500,00 di ammenda. Il sig. Piccolo Carmine, attuale presidente della società, in sede dibattimentale, ha confermato integralmente quanto dichiarato davanti agli Organi della Procura Federale ed ha ribadito che la presunta gara amichevole, disputata anche dai calciatori deferiti, altro non era che un semplice allenamento fatto con i ragazzi della società Lazio, ma senza carattere di ufficialità, come si evincerebbe dalla circostanza che essa non sia stata arbitrata da nessun arbitro federale e che non siano state compilate le distinte di gara. Questo Tribunale sportivo ha rilevato che, dalla documentazione in atti, siano risultate provate le responsabilità del sig. Piccolo Carmine e dei calciatori Auriemma Angelo e De Maria Luigi. Il primo, invero, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società Sporting Casalnuovo, ha consentito che i sig.ri Auriemma Angelo e De Maria Luigi, all’epoca dei fatti tesserati a favore della società Napoli Soccer Acerra, si allenassero regolarmente presso la struttura della società da lui rappresentata (Sporting Casalnuovo) e fossero impiegati da quest’ultima società, in occasione di una gara amichevole con la società sportiva Lazio; i calciatori Auriemma Angelo e De Maria Luigi, per essersi allenati presso la struttura della società Sporting Casalnuovo e per aver disputato, nella stagione sportiva 2013/2014, nelle file di quest’ultima, la più volte cennata gara amichevole con la società sportiva Lazio, senza averne titolo, in quanto, in quel momento, tesserati a favore non della società Sporting Casalnuovo medesima, ma di altra. Deve evidenziarsi, altresì, che la gara in argomento non fosse stata autorizzata dal Settore di appartenenza della società medesima. Quanto alla società Sporting Casalnuovo, questo Tribunale giudica che essa debba essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, relativi alla vicenda in esame, giudica di dover accogliere, nei confronti dei sigg. Piccolo Carmine, Auriemma Angelo e De Maria Luigi (all’epoca dei fatti, il primo presidente e legale rappresentante della società Sporting Casalnuovo ed il secondo ed il terzo calciatori), le richieste della Procura Federale. Per quanto riguarda, viceversa, la società Sporting Casalnuovo, questo Tribunale ritiene che debba infliggersi applicarsi l’ammenda di euro 300,00, in rapporto all’effettiva gravità dell’infrazione in esame, nonché tenuto conto che essa svolge attività nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico. P.Q.M. DELIBERA in esito al deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Piccolo Carmine, l’inibizione per mesi tre; a carico dei calciatori Auriemma Angelo e De Maria Luigi, la squalifica per tre giornate di gara; a carico della società Sporting Casalnuovo, l’ammenda di euro 300,00.
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