COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 197. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VIVIANO GAETANO (ARBITRO EFFETTIVO ELLA SEZIONE A.I.A. DI NOCERA INFERIORE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMI 1 E 3, LETT. C), DEL REGOLAMENTO A.I.A.; A CARICO DEI SIGG. LEONE GIUSEPPE E SIGNORELLI SONNY (RISPETTIVAMENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RINASCITA AMINEI): ART. 1 BIS, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA AMINEI: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 15 del 6 agosto 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 197. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VIVIANO GAETANO (ARBITRO EFFETTIVO ELLA SEZIONE A.I.A. DI NOCERA INFERIORE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMI 1 E 3, LETT. C), DEL REGOLAMENTO A.I.A.; A CARICO DEI SIGG. LEONE GIUSEPPE E SIGNORELLI SONNY (RISPETTIVAMENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RINASCITA AMINEI): ART. 1 BIS, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ RINASCITA AMINEI: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 28 maggio 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale (all’atto, Procuratore Federale Aggiunto), Avv. Marco Squicquero, in data 12 maggio 2014, prot. 624/838, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 15 giugno 2015 è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. È stato, altresì, presente il legale del sig. Viviano Gaetano, che l’ha rappresentato ed assistito. Il Sostituto Procuratore Federale ha esposto i fatti, riportandosi all’atto di deferimento. L’assistente legale del sig. Viviano Gaetano, preso atto del deferimento, peraltro già notificatogli, ha confermato quanto dichiarato dal suo assistito, in sede di audizione, davanti agli organi della Procura Federale. Ha affermato, inoltre, che dalle dichiarazioni rese dai Commissari di Campo non si evidenzierebbe alcuna minaccia che il sig. Viviano (arbitro della gara) avrebbe rivolto al calciatore della società Rinascita Aminei, sottolineando che, a suo avviso, non sussista né minaccia, né il presupposto dell’illecito sportivo. Il sig. Viviano, ha proseguito l’assistente legale, non ha assolutamente leso i’onorabilità ed il prestigio della classe arbitrale, alla quale appartiene da circa venticinque anni, non avendo assolutamente indirizzato espressioni offensive, né minacciose, al calciatore. A dimostrazione di quanto da lui asserito, l’assistente legale del deferito Viviano evidenzia il contrasto tra le dichiarazioni rese dai Commissari di Campo agli Organi Federali, rispetto a quelle rilasciate dagli altri soggetti presenti ai fatti contestati e sentiti dalla Procura Federale, con particolare riferimento all’associato A.I.A., sig. Raimondo Cozzolino. Si precisa, altresì, che, in entrambe le dichiarazioni dei Commissari di Campo, si evince che gli stessi cercavano di calmare il calciatore e non l’arbitro, che era giunto successivamente. Inoltre, l’assistente legale ha sottolineato come non risulti traccia di dichiarazioni del calciatore della società Rinascita Aminei, che avrebbe subito la minaccia da parte del direttore di gara. Il Rappresentante della Procura Federale, infine, ha preso atto dell’assenza degli altri deferiti, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate, regolarmente notificate). Tanto premesso, il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: giorni quarantacinque di inibizione a carico del dirigente, sig. Leone Giuseppe; tre giornate di squalifica a carico del calciatore, sig. Signorelli Sonny; mesi due di inibizione a carico dell’arbitro effettivo, sig. Viviano Gaetano; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 500,00 di ammenda. Questo Tribunale sportivo ha rilevato che, dalla documentazione in atti, è risultata provata sia la responsabilità dei sigg. Leone Giuseppe e Signorelli Sonny, sia quella dell’arbitro, sig. Viviano Gaetano: i primi due, nella qualità di tesserati della società Rinascita Aminei, per non essersi presentati avanti agli Organi di Giustizia Sportiva ancorché ritualmente convocati; l’arbitro, sig. Viviano Gaetano, per aver posto in essere comportamenti in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità in occasione della gara di Campionato di 2^ Categoria Rinascita Aminei / Sanità Calcio, disputata a Secondigliano (NA) in data 22.12.2013, rendendosi protagonista di un alterco con un calciatore della Rinascia Aminei al termine della gara ed avendo indirizzato espressioni offensive e minacciose nei confronti dello stesso calciatore, cagionando grave discredito alla credibilità ed all’immagine dell’Associazione Italiana Arbitri ed al ruolo arbitrale, obiettivamente incompatibile con il comportamento volgarmente arrogante del più volte nominato direttore di gara. Tenuto conto, altresì, anche a prescindere dalle dichiarazioni difensive dell’assistente legale del sig. Viviano Gaetano, di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, questo Tribunale ritiene di dover accogliere, nei confronti dei sigg. Leone Giuseppe e Signorelli Sonny, nonché nei confronti dell’arbitro effettivo, della Sezione A.I.A. di Nocera Inferiore, sig. Viviano Gaetano, le richieste della Procura Federale. Per quanto riguarda, viceversa, la società Rinascita Aminei, questo Tribunale ritiene che non possa applicarsi sanzione alcuna, in considerazione della sua cessazione da tutte le attività, con decorrenza dal 20.11.2014, come dalla relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 20.11.2014, pag. 809. P.Q.M. DELIBERA in esito al deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: inibizione a carico del sig. Leone Giuseppe per giorni quarantacinque, con decorrenza dal suo eventuale nuovo tesseramento, o censimento, nell’ambito della F.I.G.C.; squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Signorelli Sonny, attualmente tesserato a favore della società Plajanum Uniti Gesin EU.G; inibizione, per mesi due, a carico del sig. Viviano Gaetano, arbitro effetivo della Sezione A.I.A. di Nocera Inferiore; nulla dispone in ordine alla sanzione pecuniaria a carico della società Rinascita Aminei, in ragione della cessazione da tutte le attività, come richiamata nella parte motiva.
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