COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 201. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CICCARELLI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, NON TESSERATO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE ESPOSITO (CALCIATORE TESSERATO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FELICE PARISI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 201. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CICCARELLI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, NON TESSERATO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE ESPOSITO (CALCIATORE TESSERATO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FELICE PARISI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 31 luglio 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 23 giugno 2015, prot. 12510/980, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla prevista riunione (7 settembre 2015) è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. È stato, altresì, presente, il sig. Nicola Tambaro, in proprio ed in nome e per conto della società da lui rappresentata. Sono risultati assenti i sigg.: Ciccarelli Giuseppe, Esposito Raffaele, Parisi Felice e la società Sport Village, pur regolarmente convocati (a mezzo raccomandata postale A.R., in data 31.07.2015). Questo Tribunale, ai fini della decisione, ha rilevato che gli atti trasmessi dalla Procura Federale sono carenti dell’atto con il quale il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva, ha informato gli interessati dell’intenzione di procedere al deferimento, nonché della possibilità di produrre eventuali memorie di parte. Questo Tribunale, di conseguenza, ha ritenuto di dover richiedere, alla Procura Federale, di integrare la documentazione, per quanto di competenza e come innanzi specificato, per cui DISPONE la trasmissione della presente ordinanza alla Procura Federale, con la sospensione del procedimento, nelle more del riscontro da parte della Procura Federale.
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