COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 200. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RICCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA): ART.1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GERARDO DEL VECCHIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO): ART.1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA: ART.4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 200. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RICCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA): ART.1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GERARDO DEL VECCHIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO): ART.1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA: ART.4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’11 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 24 marzo 2015, prot. 7828/363, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 189, con la quale era stato disposto il rinvio, della trattazione del procedimento in esame, al 7 settembre 2015. Alla prevista riunione (7 settembre 2015) è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Sono stati, altresì, presenti: l’assistente legale del sig. Del Vecchio Gerardo, nonché della società Vis Ariano Calcio, ed il sig. Giuseppe Ricci, in proprio ed in nome e per conto della società da egli rappresentata. Preliminarmente, questo Tribunale esibisce, al sig. Ricci, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali, con le quali la Procura Federale aveva spedito l’atto di deferimento. Il sig. Ricci, in proprio ed in nome e per conto della società Cervinara, nel disconoscere le firme apposte sugli stessi avvisi, ha asserito, ancora una volta, di non aver ricevuto l’atto di deferimento da parte della Procura Federale. Sulla base dei cennati elementi, questo Tribunale ha ritenuto di consegnare a mano, al medesimo sig. Ricci, copia dell’atto di deferimento, nonché, al fine della doverosa garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 19 ottobre 2015, alle ore 16,00. Il rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, ha dichiarato di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 19 ottobre 2015, ore 16,00, per cui DISPONE il rinvio al 19 ottobre 2015, ore 16,00, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti.
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