COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 155. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA CASTELFRANCI – GARA POL. CASTELFRANCI / GALLUCCESE DEL 21.02.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 155. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA CASTELFRANCI – GARA POL. CASTELFRANCI / GALLUCCESE DEL 21.02.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Invero, il richiamato articolo dispone che non sono impugnabili, in alcuna sede, provvedimenti pecuniari inferiori ad euro 150,00 per le società partecipanti ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria ed a quelli regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Pol. Castelfranci; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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