COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 202. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO MIGLIOZZI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SALERNO): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, PUNTO 1, DEL REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 25 settembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 202. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MASSIMILIANO MIGLIOZZI (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI SALERNO): ART. 1BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, PUNTO 1, DEL REGOLAMENTO A.I.A. Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 19 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 13 maggio 2015, prot. 10387/664, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 7 luglio 2015 è stata presente la Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. È stato presente, altresì, il sig. Massimiliano Migliozzi, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Salerno. Il rappresentante della Procura Federale, ha esposto i fatti, riportandosi all’atto di deferimento, mentre il sig. Migliozzi, nel rinviare integralmente alla propria memoria difensiva, ha dichiarato di essere incorso in un errore e di essersi ravveduto soltanto allorché, innanzi “all’allora Commissione Disciplinare Territoriale”, competente all’epoca dei fatti, gli erano state sottoposte le foto del campo sul quale avrebbe dovuto arbitrare la gara Real Olivetro Citra / Santa Cecilia Calcio dell’1.06.2013. Nelle sue conclusioni, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’inibizione per mesi sei a carico del sig. Massimiliano Migliozzi. Orbene, rilevato che le predette società erano state entrambe penalizzate, sulla base del referto, non corrispondente al vero, del direttore di gara, dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, con la perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché con l’ammenda di euro 150,00; preso atto che la delibera era stata impugnata, da entrambe le società, dinanzi all’allora competente Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che quest’ultima, nell’accogliere l’appello delle due società, aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale per le determinazioni in ordine al comportamento dell’arbitro Migliozzi; osservato, altresì, che, nel corso delle indagini, è emerso, senza ombra di dubbio, che l’arbitro Massimiliano Migliozzi ha riportato nel referto della suindicata gara notizie in stridente, sleale contrasto con la realtà, affermando che, dall’orario del suo arrivo, indicato nelle ore 16,20 ed addirittura fino alle ore 17,56, nella struttura del campo sportivo di Oliveto Citra non era presente nessuna delle due società che egli avrebbe dovuto dirigere, mentre, contrariamente a tale asserzione, è stato inequivocabilmente accertato che sia i calciatori delle squadre, sia i rispettivi dirigenti, negli orari suddetti, erano presenti presso l’effettiva struttura (campo sportivo comunale di Olivetro Citra), deputata allo svolgimento della gara; valutato che il suddetto arbitro, per marchiana superficialità, o per pervicace insistenza in dichiarazioni senza riscontro nella realtà, ha iniquamente determinato le predette conseguenze, di carattere sanzionatorio, a carico delle due società; premesso tutto quanto innanzi esposto, questo Tribunale, nel prendere atto della richiesta del rappresentante della Procura Federale dell’inibizione, per mesi sei, a carico del sig. Migliozzi Massimiliano, ne condivide la commisurazione, per le esposte motivazioni, di obiettiva gravità per chi, come un arbitro, avrebbe il dovere etico-sportivo di comportamento leale, serio, attento e scrupoloso, essendo assolutamente incompatibile, con la sua funzione ed il suo ruolo, il suo comportamento, come accertato dalla Procura Federale. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico del sig. Massimiliano Migliozzi, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Salerno, l’inibizione per mesi sei.
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