COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 dell’1 ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 204 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. UCCIERO GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI ED ATTUALMENTE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VILLA LITERNO): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1; ART. 33, COMMA 5, ED ART. 46, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VILLA LITERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 dell’1 ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 204 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. UCCIERO GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI ED ATTUALMENTE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VILLA LITERNO): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1; ART. 33, COMMA 5, ED ART. 46, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VILLA LITERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 agosto 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato, Avv. Antonio Villani, in data 22 luglio 2015, prot. 898/802, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla prevista riunione (21 settembre 2015) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate con avviso di ritorno, regolarmente notificate ai destinatari), nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Ucciero Giovanni; per la società deferita, euro 1.000,00 di ammenda. Questo Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Ucciero Giovanni, per non aver trasmesso le motivazioni del reclamo alla società controparte Scuola Calcio Spes di Battipaglia, presentato per irregolarità rispetto alla gara disputata in data 2.11.2014, limitando l’invio ad un semplice “foglio bianco”, violando i principi di lealtà, correttezza e probità e rettitudine, ai quali sono tenuti ad uniformarsi tutti i tesserati della F.I.G.C., nonché per aver violato le norme, di cui agli artt. 3, comma 1; 33, comma 5 e 46, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alla società Villa Literno, questo Tribunale giudica che essa debba essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, relativi alla vicenda in esame, giudica di dover sanzionare il sig. Ucciero Giovanni (all’epoca dei fatti ed, attualmente, presidente e legale rappresentante della società Villa Literno) con l’inibizione per mesi quattro e la società Villa Literno con l’ammenda di euro 400,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Ucciero Giovanni, l’inibizione per mesi quattro e l’ammenda di euro 400,00 a carico della società Villa Literno.
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