COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 dell’1 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 161. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WALTER LANDI – GARA E206 GRAVIT W.L. / ARTEMISIUM DEL 25.04.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 28 dell’1 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 161. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WALTER LANDI – GARA E206 GRAVIT W.L. / ARTEMISIUM DEL 25.04.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione, sulla base dei rapporti dei due Commissari di Campo, designati per la gara. Ebbene, nessuna delle due relazioni riferisce di un tentativo di aggressione nei loro confronti. Ciò induce a ritenere che il direttore di gara abbia interpretato i fatti, che si stavano verificando, in non esatta corrispondenza alla realtà. È verosimile, invero, che si sia verificato un diverbio, come riportato nel reclamo della società ricorrente, tra il calciatore Tartaglia Michele ed uno dei Commissari, il quale, però, non ha ritenuto di darne conto nel proprio rapporto, presumibilmente ritenendolo di non significativa rilevanza disciplinare. Alla luce delle risultanze documentali, la Corte ritiene, in conclusione, sanzionabile il comportamento del calciatore Tartaglia Michele, il quale (per ammissione dello stesso suo presidente, nell’atto di impugnazione) ha assunto un comportamento irriguardoso nei confronti del Commissario di Campo. Tale comportamento, peraltro, trova equa e corrispondente sanzione nella squalifica per tre giornate di gara (già effettivamente scontate). P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società E206 Gravit W.L., di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Tartaglia Michele; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it