• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
N. 189. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RICCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GERARDO DEL VECCHIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA: ART.4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
N. 189. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RICCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GERARDO DEL VECCHIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA: ART.4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’11 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 24 marzo 2015, prot. 7828/363, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: all’odierna riunione sono presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Giuseppe Ricci, in proprio ed in nome e per conto della società da egli rappresentata. Preliminarmente, questo Tribunale Federale Territoriale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, che agli atti vi è una richiesta di rinvio, da parte dell’assistente legale del sig. Gerardo Del Vecchio nonché della società Vis Ariano Calcio, in quanto lo stesso eccepisce che l’atto di contestazione è pervenuto ai deferiti in data 18.06.2015, ovvero undici giorni prima dell’udienza fissata per la discussione del dibattimento del deferimento. Il sig. Ricci, in proprio ed in nome e per conto della società Cervinara, fa presente di non aver ricevuto l’atto di deferimento da parte della Procura Federale. Sulla base dei cennati elementi, questo Tribunale, al fine della doverosa garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 7 settembre 2015, ore 16,00, per consentire l’espletamento dei necessari accertamenti da parte della Segreteria di questo Tribunale, disponendo che la spedizione dell’atto di contestazione sia eseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Dispone, inoltre, che sia inviata copia dell’atto di deferimento della Procura Federale (non quello di contestazione da parte di questo Collegio) solo alla sola società Cervinara ed al suo presidente, sig. Giuseppe Ricci. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della conseguenziale proposta, dichiara di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 7 settembre 2015, ore 16,00, per cui DISPONE il rinvio al 7 settembre 2015, ore 16,00, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, previa formale, rinnovata comunicazione alle parti, come specificata nella parte motiva.
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Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
N. 189. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RICCI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GERARDO DEL VECCHIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CERVINARA: ART.4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIS ARIANO CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA"