COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 187 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VARONE CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI COMMISSARIO STRAORDINARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMI 9 E 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 3 dell’8 luglio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 187 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. VARONE CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI COMMISSARIO STRAORDINARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE): ART. 1, COMMA 1; ART. 8, COMMI 9 E 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.; ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SANT’ANTONIO ABATE (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 14 novembre 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 8 maggio 2014, prot. 621/969, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, debbono essere richiamate le delibere n. 167 e n. 175, con le quali venivano disposti i rinvii della trattazione del procedimento in esame, rispettivamente, al 16 marzo e venti aprile 2015. Alla riunione del 20 aprile 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Erano, altresì, presenti il sig. Varone Carlo e l’assistente legale della società deferita, che l’ha rappresentata ed assistita. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Varone Carlo; per la società deferita, euro 400,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione. Il legale della società deferita ha rappresentato che il sig. Sperandeo Fabio, in data 29.09.2014, si è dichiarato soddisfatto ed ha precisato di non aver più nulla a pretendere, come da formale dichiarazione dello stesso in atti. Ha rappresentato che si erano verificati avvicendamenti nella compagine societaria e che l’attuale dirigenza, soltanto in data 30 luglio 2014, aveva avuto notizia della pendenza, provvedendo, però, a prendere immediati contatti con l’interessato ed a concordare con lo stesso un accordo bonario per il pagamento di quanto dovuto (messo a disposizione del C.R. Campania – L.N.D. il 12 agosto 2014 e quietanzato dal sig. Sperandeo Fabio nella cennata data del 29.09.2014), risolvendo definitivamente il relativo contenzioso. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che la società Sant’Antonio Abate ha provveduto al pagamento, nei riguardi del sig. Sperandeo Fabio, mediante accordo transattivo, dell’importo alla cui corresponsione era stata sanzionata dalla Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 156 del 4.03.2014. Rileva, altresì, che il pagamento è stato effettuato oltre il termine temporale, previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. Tenuto conto, peraltro, di tutti gli aspetti, innanzi enunciati, in primis la sostanziale soluzione della vicenda in esame, questo Collegio ritiene di dover determinare le sanzioni con riferimento al sig. Varone Carlo e ad una sanzione pecuniaria a carico della società. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Varone Carlo, l’inibizione per mesi tre ed, a carico della società Sant’Antonio Abate, l’ammenda di euro 500,00.
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