COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell’8 ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 206 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. TORINO CIRO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CASAPULLA CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; INFINE, N. 14, CAPOVERSO 13, DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 L.N.D.; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASAPULLA CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell’8 ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 206 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. TORINO CIRO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CASAPULLA CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; INFINE, N. 14, CAPOVERSO 13, DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 L.N.D.; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASAPULLA CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 19 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 7 maggio 2015, prot. 10134/500, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla prevista riunione (7 luglio 2015) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza. Il Tribunale rileva, preliminarmente, che gli atti di contestazione ai deferiti, inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo per la corrispondenza depositato dalla società Casapulla Calcio presso il C.R. Campania, sono stati restituiti al mittente, dall’Ufficio Postale di recapito, con l’indicazione “destinatario sconosciuto”. Pur tuttavia, questo Tribunale ritiene di dover comunque procedere, considerato che non è risultata, agli atti del Comitato, alcuna comunicazione di variazione d’indirizzo, da parte dei deferiti, assenti alla riunione del 7 luglio 2015, in ordine alla quale era stato inserita a ruolo la disamina della vicenda e che, dunque, non era possibile rilevare, agli atti, alcun altro indirizzo, al quale poter, eventualmente, rispedire le raccomandate postali. In punto di fatto, la Procura, nella persona del Suo Rappresentante, nell’atto di deferimento, espone che il sig. Cappiello Stefano, pur essendo allenatore di Base (codice 55135), regolarmente iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., è stato utilizzato dalla società Casapulla Calcio, quale allenatore, senza però essere tesserato, nella gara C.F. Correra / Casapulla Calcio della Categoria Giovanissimi, disputata il 30.11.2014. Lo stesso tecnico, pertanto, veniva era stato deferito alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, ai sensi del’art. 39, comma 2, del Regolamento del Settore medesimo. Analogamente sono stati deferiti, da parte della Procura Federale, innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Torino Ciro, presidente e legale rappresentante pro tempore delIa società Casapulla Calcio, e la stessa società, per le violazioni indicate in epigrafe. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi due di inibizione a carico del sig. Torino Ciro; per la società deferita, euro 200,00 di ammenda. Questo Tribunale rileva che la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale, è conforme, rispetto alle risultanze documentali e che, di conseguenza, deve giudicarsi fondato il deferimento e devono ritenersi congrue le sanzioni così come richieste dalla procura Federale. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Torino Ciro, l’inibizione per mesi due ed, a carico della società Casapulla Calcio, l’ammenda di euro 200,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it