COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell’8 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 162. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NOLA 1925 – GARA SUMMA RIONALE TRIESTE / NOLA 1925 DEL 7.02.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell’8 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 162. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO NOLA 1925 – GARA SUMMA RIONALE TRIESTE / NOLA 1925 DEL 7.02.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza della società, benché ritualmente convocata, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78 del 12.02.2015, il Giudice di prime cure ha inflitto, a carico della reclamante, l’ammenda di euro 260.00 perché “propri sostenitori, nel corso della gara, accendevano sugli spalti tre fumogeni, di cui uno veniva lanciato in campo, insieme ad una bottiglietta d’acqua, senza arrecare alcun danno a persone o cose. A fine gara, all’esterno dell’impianto del campo di giuoco, davano vita a dei tafferugli tra gli stessi, sedati tempestivamente dalle forze dell’ordine” (rapporto C.C.). La decisione è stata impugnata dalla reclamante Nola 1925, che ha sostenuto che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sia stata quantificata in misura eccessiva. Questa Corte, viceversa, in rapporto all’obiettiva gravità della vicenda in esame, come risulta dagli atti ufficiali, ritiene che l’impugnata sanzione pecuniaria debba considerarsi equamente commisurata. Deve precisarsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della prova tesi, e che non si rinvengono, nell’atto di impugnazione, elementi probatori idonei a confutare le risultanze degli atti ufficiali. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Nola 1925; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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