COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell’8 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 163. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO STASIA CALCIO – GARA SAN GIORGIO 1926 / STASIA CALCIO DEL 24.04.2015 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell’8 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 163. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO STASIA CALCIO – GARA SAN GIORGIO 1926 / STASIA CALCIO DEL 24.04.2015 – ATT. MISTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 14 settembre 2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. La tesi difensiva della società si impernia su un punto specifico: ovvero, se il pugno, sferrato dal calciatore De Mato Paolo ai danni dell’arbitro, abbia o meno causato fuoriuscita di sangue. Deve sottolinearsi che quest’aspetto, in ogni caso di particolare gravità, com’è del tutto evidente, è stato chiarito dal direttore di gara, in sede di audizione presso questa Corte Sportiva. Ad avviso della società reclamante, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sarebbe stata quantificata in misura eccessiva. Questa Corte, viceversa, in ragione dell’obiettiva gravità della vicenda in esame, pur tenuto conto della giovane età del calciatore (il che di certo non legittima, ovviamente, atti di violenza, quale quello in esame), ritiene che l’impugnata sanzione della squalifica debba considerarsi equamente commisurata. Deve precisarsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della prova tesi, e che non si rinvengono, nell’atto di impugnazione, elementi probatori, idonei a confutare le risultanze degli atti ufficiali. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Stasia Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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