COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell’8 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 164. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SCISCIANO – GARA SCISCIANO / LIBERTAS CICCIANO DEL 7.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell’8 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 164. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SCISCIANO – GARA SCISCIANO / LIBERTAS CICCIANO DEL 7.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza, benché ritualmente convocata per due volte, della società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 34 del 12.03.2015, il Giudice di prime cure ha inflitto, a carico della reclamante, l’ammenda di euro 560,00 per “ingiurie e minacce all’arbitro, da parte dei propri tifosi. I propri tesserati accerchiavano il direttore di gara minacciandolo ed ingiuriandolo. Uno di questi lo colpiva con un pugno alla schiena. Gli stessi inseguivano l’arbitro fin dentro lo spogliatoio, continuando ad avere un atteggiamento irriguardoso e minaccioso fino quando lo stesso arbitro riparava nell’ufficio del custode”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante Scisciano. Ad avviso della società reclamante, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale sarebbe stata quantificata in misura eccessiva. Questa Corte, viceversa, in ragione dell’obiettiva gravità della vicenda in esame, che si è sviluppata su una serie ripetitiva di azioni intimidatorie, una delle quali caratterizzata da violenza, ritiene che l’impugnata sanzione pecuniaria debba considerarsi equamente commisurata. Deve precisarsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della prova tesi, e che non si rinvengono, nell’atto di impugnazione, elementi probatori, idonei a confutare le risultanze degli atti ufficiali. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Scisciano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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