COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 15 ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 207 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CIRO AMORE (PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ED ALL’ATTO, DELL’A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ANGELO PANARIELLO (DIRIGENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ED ALL’ATTO, DELL’A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS, ED ARTT. 61 E 66, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. FEDERICO TRAMONTANA (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE IRREGOLARMENTE TESSERATO A FAVORE DELL’A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS, N.O.I.F.; A CARICO DELL’A.S.D. CLUB NAPOLI: ART. 4, COMMI 1 E 2, ED ART. 1 BIS, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 15 ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 207 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CIRO AMORE (PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ED ALL’ATTO, DELL’A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ANGELO PANARIELLO (DIRIGENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ED ALL’ATTO, DELL’A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS, ED ARTT. 61 E 66, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. FEDERICO TRAMONTANA (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE IRREGOLARMENTE TESSERATO A FAVORE DELL’A.S.D. CLUB NAPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1; ART. 3, COMMA 1 ED ART. 10, COMMI 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 40, COMMI 3 E 3 BIS, N.O.I.F.; A CARICO DELL’A.S.D. CLUB NAPOLI: ART. 4, COMMI 1 E 2, ED ART. 1 BIS, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 giugno 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 24 ottobre 2014, prot. 2676/31, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare,deve essere richiamata la delibera n. 182, con la quale era stato disposto,con l’espresso consenso del Rappresentante della Procura Federale, il rinvio della trattazione del procedimento in esame al 7 luglio 2015. Alla prevista riunione (7 luglio 2015) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Amore Ciro, in nome e per conto della società Club Napoli ed il sig. Panariello Angelo. È risultato assente, viceversa, il calciatore, sig. Tramontana Federico. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, della memoria difensiva depositata, in atti, da parte della sig.ra Andreini Roberta, genitore esercente la patria potestà del minore Tramontana Federico. Con la richiamata memoria, la signora Andreini ha sottolineato che si era trasferita, nel mese di gennaio 2014, presso casa di amici, in località Gragnano (NA), per motivi scolastici del figlio, Tramontana Federico, e che, pertanto, quest’ultimo è stato regolarmente tesserato, in qualità di calciatore, dalla Delegazione Provinciale di Napoli, a favore della società Club Napoli. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresenta, nelle sue conclusioni ha chiesto: tre giornate di squalifica a carico del calciatore Tramontana Federico; mesi dodici di inibizione, a carico del sig. Amore Ciro, presidente della società Club Napoli; mesi sei di inibizione, a carico del sig. Panariello Angelo, dirigente accompagnatore ufficiale della società Club Napoli; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 1.500,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Amore Ciro, presidente e legale rappresentante della società Club Napoli, per aver sottoscritto, relativamente alla stagione sportiva 2013/2014, la richiesta di tesseramento del calciatore Tramontana Federico, in mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa Federale (art. 40, commi 3 e 3 bis, N.O.I.F.); nonché del sig. Panariello Angelo, dirigente accompagnatore ufficiale della società Club Napoli, per aver sottoscritto le distinte, relative alle gare disputate dalla medesima società Club Napoli nelle date 9, 15 e 23 febbraio 2014 ed 1, 9 e 16 marzo 2014, in calce alle quali dichiarava che il calciatore Tramontana Federico era regolarmente tesserato e partecipava alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, come dalle norme vigenti, laddove, viceversa, il calciatore non avesse titolo a prendervi parte. Il sig. Panariello Angelo ed il sig. Amore Ciro ribadiscono di aver agito correttamente e che il tesseramento del calciatore Tramontana Federico era regolare. Questo Tribunale, nel prendere atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale, giudica conforme ai principi di equità e di proporzionalità delle sanzioni che esse siano quantificate, come di seguito specificato: mesi cinque di inibizione a carico del sig. Ciro Amore, presidente dell’A.S.D. Club Napoli; mesi tre di inibizione a carico del sig. Angelo Panariello, dirigente accompagnatore; euro 500,00 di ammenda a carico dell’A.S.D. Club Napoli; due giornate di squalifica a carico del calciatore Tramontana Federico; punti uno di penalizzazione a carico dell’A.S.D. Club Napoli. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: mesi cinque di inibizione a carico del sig. Ciro Amore, presidente dell’A.S.D. Club Napoli; mesi tre di inibizione a carico del sig. Angelo Panariello, dirigente accompagnatore; euro 500,00 di ammenda a carico dell’A.S.D. Club Napoli; due giornate di squalifica a carico del calciatore Tramontana Federico; punti uno di penalizzazione a carico dell’A.S.D. Club Napoli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it