COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 15 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 01. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANTA MARIA LA FOSSA – GARA REAL S. FELICE A CANCELLO / SANTA MARIA LA FOSSA DEL 27.09.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 15 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 01. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANTA MARIA LA FOSSA – GARA REAL S. FELICE A CANCELLO / SANTA MARIA LA FOSSA DEL 27.09.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 28 dell’1.10.2015, il Giudice di prime cure ha inflitto, a carico del calciatore Parente Luigi, la squalifica per tre giornate di gara “per aver colpito, a giuoco fermo, con una gomitata al volto un calciatore avversario”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante Santa Maria La Fossa, che ha sostenuto che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sia stata quantificata in misura eccessiva. La tesi difensiva della società si impernia su un punto specifico: ovvero che, senza consultare l’assistente ufficiale, l’arbitro si era portato verso il calciatore, espellendolo. Preliminarmente, questo Collegio deve sottolineare come non sia possibile procedere ad audizione del calciatore, in corso di squalifica, in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente presentato. Deve, altresì, precisarsi che l’aspetto specifico del comportamento del calciatore (di rilevante gravità, com’è del tutto evidente di per sé, trattandosi di un gesto di violenza gratuita, per di più a gioco fermo) è stato chiarito dal direttore di gara, nel proprio rapporto, che, come da consolidata giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova. Questa Corte, dunque, a maggior ragione tenuto conto della funzione del calciatore nella gara in esame (quella di capitano, che, semmai, impone un comportamento ancor più ineccepibile), giudica che l’impugnata sanzione della valutarsi come equamente commisurata. Deve precisarsi che la società ricorrente non ha prodotto alcuna prova, a sostegno della prova tesi, e che non si rinvengono, nell’atto di impugnazione, elementi probatori, idonei a confutare le risultanze degli atti ufficiali. Pertanto, la decisione del Primo Giudice deve essere confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Santa Maria La Fossa; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società medesima.
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