COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 15 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 02. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE / VITULA F.C. DEL 26.09.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 15 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 02. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE / VITULA F.C. DEL 26.09.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 28 dell’1.10.2015, il Giudice di prime cure ha inflitto, a carico della reclamante, l’ammenda di euro 400,00, perché “durante tutta la gara, propri sostenitori facevano esplodere sugli spalti sette petardi”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante Sangennarese, che ha sostenuto che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sia stata quantificata in misura eccessiva. Deve premettersi che, dalla lettura del ricorso proposto, non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto, fonte privilegiata di prova, nell’ambito del diritto sportivo (l’arbitro ha precisato che i petardi erano stati fatti esplodere nel settore “tribuna”). Deve aggiungersi, quanto alla commisurazione della sanzione, che questa Corte la ritiene proporzionata ed equa, in rapporto all’effettiva entità dei fatti, come verificatisi nella circostanza e risultati dagli atti ufficiali di gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sangennarese; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società medesima.
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