COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 22 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 03. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FLORIGIUM – GARA BARANO CALCIO / FLORIGIUM DEL 4.10.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 22 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 03. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FLORIGIUM – GARA BARANO CALCIO / FLORIGIUM DEL 4.10.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 32 dell’8.10.2015, il Giudice di prime cure ha inflitto, a carico del calciatore Trani Luigi, la squalifica per quattro giornate di gara “perché, nel corso del secondo tempo, non visto né dall’arbitro, né dall’assistente, rivolgeva gesti volgari al pubblico; reiterava gli stessi gesti anche al Commissario di Campo (rapporto C.C.)”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante Florigium, che ha sostenuto che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sia stata quantificata in misura eccessiva. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la società, nel proprio atto di impugnazione, ha sostenuto che il calciatore ha tenuto un comportamento irrispettoso, ma non offensivo e volgare, nei confronti del pubblico avversario. Il tutto è avvenuto, infatti, dopo la segnatura della terza rete da parte del calciatore Trani, con il semplice gesto della mano alzata. Ad avviso del Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al giudizio, considerate le circostanze, di fatto e di diritto che attengono al caso in esame, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, va ritenuta congrua la squalifica per tre giornate di gara, in tal senso riducendo la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Florigium, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Trani Luigi; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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