COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 22 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 166. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CERTOSA DI PADULA – GARA BUONABITACOLO / NUOVA SAN VITO SAPRI DEL 14.03.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 22 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 166. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CERTOSA DI PADULA – GARA BUONABITACOLO / NUOVA SAN VITO SAPRI DEL 14.03.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza giustificata della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 91 del 19.03.2015, pag. 1905, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società Certosa di Padula, l’ammenda di euro 300,00, in quanto “propri sostenitori” (attribuiti alla società Certosa di Padula), “durante la gara tra Buonabitacolo e Nuova San Vito Sapri… si posizionavano nei pressi della rete di recinzione e lanciavano in campo quattro petardi di grosse dimensioni e due fumogeni; inoltre, alla fine del secondo tempo, lanciavano in campo due bombe carta che creavano il momentaneo stordimento di alcuni tesserati della Nuova San Vito Sapri (Rapporto C.C.)”. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso la società Certosa di Padula, la quale, pur riconoscendo la gravità delle condotte sanzionate: a) ha sostenuto che la gara non l’aveva vista in alcun modo impegnata o interessata; b) ha affermato di essere estranea ai fatti sanzionati, posti in essere da soggetti non identificati; c) ha valutato che il la sua estraneità assoluta alla gara de qua fosse sufficiente per escludere ogni sua responsabilità di qualsiasi ordine o genere, diretta o oggettiva, la quale ultima è pur sempre prevista dal Codice di Giustizia Sportiva per fatti e comportamenti posti in essere da sostenitori, ma in relazione ad una gara che comunque veda impegnata la società sanzionata. La reclamante, sulla base delle richiamate considerazioni, ha concluso per l’integrale annullamento della decisione impugnata. Ciò premesso e precisato che la gara doveva svolgersi ed è stata svolta a porte chiuse, la Corte rileva che, per come descritti negli atti ufficiali, gli episodi verificatisi si appalesano di eccezionale gravità e denotano sicuramente un atteggiamento vandalico. Responsabilmente, questo Collegio giudicante rileva come non sussista certezza sulla attribuibilità dei fatti alla reclamante. Pertanto, gli atti ufficiali di gara devono essere vanno trasmessi alla Procura Federale, affinché, eventualmente anche con l’ausilio dell’Autorità Giudiziaria, accerti l’effettiva dinamica dei fatti medesimi e la loro eventuale ricollegabilità. P.Q.M. DELIBERA che gli atti siano trasmessi alla Procura Federale, affinché, eventualmente anche con l’ausilio dell’Autorità Giudiziaria, accerti l’effettiva dinamica dei fatti e la loro eventuale ricollegabilità a società affiliate; di sospendere, nelle more, in attesa dell’esito dei richiesti accertamenti, il giudizio in corso.
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