COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 29 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 04. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN MARTINO V.C. – GARA AUDAX CERVINARA / SAN MARTINO V.C. DELL’11.10.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 29 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 04. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN MARTINO V.C. – GARA AUDAX CERVINARA / SAN MARTINO V.C. DELL’11.10.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione;. letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 34 del 15.10.2015, il Giudice di prime cure ha inflitto, a carico del calciatore Martone Fabio, la squalifica per cinque giornate di gara, “perché, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre usciva dal terreno di giuoco, colpiva con una testata al volto, un avversario, provocandogli fuoriuscita di sangue dallo zigomo (rapporto A.A.)”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante San Martino V.C., che ha sostenuto che la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, sia stata quantificata in misura eccessiva. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la società, nel proprio atto di impugnazione ed in sede di audizione presso questa Corte Sportiva, ha sì riconosciuto che il calciatore abbia tenuto un comportamento antisportivo, nei confronti dell’avversario, precisando, però, che quest’ultimo abbia accentuato notevolmente la caduta e che, soprattutto, non si sia verificata alcuna fuoriuscita di sangue. La reclamante, sempre in sede di audizione, ha ribadito che il calciatore Martone, prima del fallo di reazione, era stato provocato dall’avversario e che aveva lasciato il campo, dopo essere stato espulso, senza protesta alcuna, nonostante avesse subito, tra l’altro, anche uno spintone, che lo aveva fatto cadere a terra. La reclamante ha evidenziato, inoltre, che il calciatore antagonista, colpito con la testata, non aveva lasciato il campo, non era stato sostituito ed aveva, anzi, proseguito la sua partecipazione alla gara, senza bisogno di cure mediche, né di medicazione alcuna. Il tutto è stato anche suffragato dalla documentazione in atti, depositata dalla reclamante. Ad avviso del Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al suo giudizio, considerate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono al caso in esame, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, va ritenuta congrua la squalifica per quattro giornate di gara, in tal senso riducendo la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società San Martino V.C., di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Martone Fabio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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