COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 29 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 167. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BELLONA FIVE SOCCER – GARA FASSO TELESINO / BELLONA FIVE SOCCER DEL 29.03.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 29 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 167. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BELLONA FIVE SOCCER – GARA FASSO TELESINO / BELLONA FIVE SOCCER DEL 29.03.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 del 2.04.2015, pag. 2055, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società Bellona Five Soccer, l’ammenda di euro 200,00, in quanto “proprio sostenitore, nel coso della gara, lanciava sputi all’arbitro; inoltre lo stesso sostenitore, al 15’ del secondo tempo, entrava indebitamente sul terreno di giuoco e, con tono minaccioso, tentava di avvicinarsi al direttore di gara, non riuscendovi perché trattenuto”. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso la società Bellona Five Soccer, la quale, in sede di audizione, presso questa Corte Sportiva, ha ribadito che non v’è stato alcun episodio di invasione di campo da parte di sostenitori della società, affermando “che il direttore di gara ha sospeso la gara, mentre vi erano le condizioni per poterla proseguire”. La reclamante, sulla base delle richiamate considerazioni, ha concluso, addirittura, per l’integrale annullamento della decisione impugnata. Ciò premesso, la Corte rileva che, per come descritti negli atti ufficiali, gli episodi verificatisi si appalesano di eccezionale gravità e denotano sicuramente un atteggiamento die pesante negatività. Questa Corte, pertanto, giudica doversi confermare l’ammenda, inflitta dal Giudice di prime cure, in quanto proporzionata all’effettiva entità dei fatti, come verificatisi nella circostanza e risultanti dagli atti ufficiali di gara, che configurano, nel diritto sportivo, fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Bellona Five Soccer; dispone addebitarsi, sul conto della società Bellona Five Soccer, la tassa reclamo, non versata.
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