COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 5 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 06. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS GOTI ‘97 – GARA VIRTUS GOTI ‘97 / F.C. PAOLISI 1992 DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 5 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 06. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS GOTI ‘97 – GARA VIRTUS GOTI ‘97 / F.C. PAOLISI 1992 DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 38 del 29.10.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 360,00, con obbligo di disputa della prossima gara interna a porte chiuse, a carico della società reclamante, per “presenza di estranei nello spazio antistante gli spogliatoi, i quali, una volta entrati nello spogliatoio, si rendevano responsabili di una rissa con i tesserati di entrambe le società” (rapporto C.C.). Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 2.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Virtus Goti ’97 ha proposto reclamo avverso la citata decisione. In ragione dell’urgenza, questo Collegio esamina, a stralcio, la questione della disputa della gara interna a porte chiuse, rilevando l’inammissibilità del ricorso, quanto alla richiamata impugnazione, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva (invero, non è consentito opporsi alla squalifica di campo, o ad analoga sanzione, per una giornata di gara). Quanto alla decisione nel merito della sanzione pecuniaria, dispone che essa sia rinviata alla seduta del 9 novembre 2015, previa convocazione della società reclamante, avendone essa presentato espressa richiesta. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Virtus Goti ’97, nella sola parte riguardante la disputa di una gara a porte chiuse; rinvia alla seduta del 9 novembre 2015 per la decisione in ordine alla sanzione pecuniaria, disponendo la convocazione della reclamante per l’indicata seduta; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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