COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 12 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 169. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VILLANOVA 2006 – GARA VILLANOVA 2006 / SAVIGNANESE DEL 10.05.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 12 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 169. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VILLANOVA 2006 – GARA VILLANOVA 2006 / SAVIGNANESE DEL 10.05.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, in occasione della riunione del 14.09.2015, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 126 del 14.05.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: squalifica per sei gare, a carico del calciatore Ciccone Angelo, perché, “espulso per ingiurie all’arbitro rivolte dalla panchina, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di aggredirlo, ma non riusciva nell’intento, in quanto bloccato dai propri compagni di squadra; nel mentre si allontana, reiterava le ingiurie”; squalifica per tre gare, a carico del calciatore Iorizzo Gianpaolo, perché, “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento ingiuriava l’arbitro”. Con ricorso spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 15.05.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Villanova 2006 ha impugnato le citate decisioni. Ad avviso della società reclamante, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sarebbero state quantificate in misura eccessive. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Per quanto attiene alla squalifica a carico del calciatore Iorizzo Gianpaolo, per la gravità dell’azione, essa appare equa e proporzionata, rispetto all’entità dell’infrazione. Viceversa, per quanto attiene alla squalifica a carico del calciatore Ciccone Angelo, questa Corte ritiene che sia conforme a motivi di equità ridurla a cinque giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Villanova 2006, di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Ciccone Angelo; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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