COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 12 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 168. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS FIPE S.C. – GARA VIRTUS FIPE S.C. / CENTRO STORICO SALERNO DEL 17.05.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 12 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 168. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIRTUS FIPE S.C. – GARA VIRTUS FIPE S.C. / CENTRO STORICO SALERNO DEL 17.05.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 128 del 21.05.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto l’ammenda di euro 230,00, a carico della società reclamante, per “ritardo inizio gara; inoltre, al termine della gara, propri tesserati, non identificati, si toglievano le magliette ed ingiuriavano l’arbitro. Uno di essi si avvicinava ad un rubinetto, dove era attaccata una pompa, con la quale bagnava sia il direttore di gara, sia i Commissari di Campo”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 22.05.2015, e, successivamente, spedito a mezzo raccomandata postale, in data 23.05.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Virtus Fipe S.C. ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può essere accolta. Invero, dall’atto d’impugnazione, non si rilevano fatti tali meritevoli di essere approfonditi con adeguata istruttoria, ma si rinvengono esclusivamente giustificazioni e/o argomentazioni di sviste arbitrali. Inoltre, i Commissari di Campo, nei rapporti depositati, hanno, inequivocabilmente, precisato i fatti, di cui alla vicenda in esame. La decisione del Giudice di prime cure appare, pertanto, equa, adeguata e proporzionata ai fatti contestati e non merita, pertanto, ulteriore valutazione di gravame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Virtus Fipe S.C.; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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