COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 170. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO PIANO PIZZERIA LUCIA – GARA PIANO PIZZERIA LUCIA / SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 25.04.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 170. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO PIANO PIZZERIA LUCIA – GARA PIANO PIZZERIA LUCIA / SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 25.04.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 124 del 7.05.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico di entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della gara, nonché l’ammenda di euro 200,00, a carico della società in questa sede reclamante. Con appello trasmesso a mezzo fax e, successivamente, spedito a mezzo raccomandata postale, in data 9.05.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Piano Pizzeria Lucia ha impugnato la citata decisione. Viceversa, la società antagonista non ha proposto appello. La tesi difensiva della reclamante non può essere accolta. Invero, ascoltato a chiarimenti, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri, nella riunione del 14.09.2015, il direttore di gara ha confermato in toto quanto riportato nel proprio referto di gara e nel supplemento allegato. Deve aggiungersi che non si rinvengono, nel ricorso prodotto, elementi nuovi, ma solo argomentazioni difensive prive di elementi probatori. Inoltre, nell’atto di impugnazione non è stata espressa richiesta di audizione personale, al fine di confutare le dichiarazioni rese dal direttore di gara. Tenuto conto che il referto arbitrale, nel diritto sportivo, configura fonte privilegiata di prova e ribadito che esso non è stato confutato, nel testo del ricorso, con elementi probanti, si valuta che la decisione del Giudice di prime cure sia equa e proporzionata ai fatti contestati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare l’appello proposto dalla società Piano Pizzeria Lucia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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