COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 09. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO VIRTUS GOTI ’97 – GARA VIRTUS GOTI ’97 / F.C. PAOLISI 1992 DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 09. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO VIRTUS GOTI ’97 – GARA VIRTUS GOTI ’97 / F.C. PAOLISI 1992 DEL 24.10.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, in seconda convocazione, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 38 del 29.10.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, l’ammenda di euro 360,00, con obbligo di disputare la prossima gara casalinga a porte chiuse, per “presenza di estranei nello spazio antistante gli spogliatoi, i quali, una volta entrati nello spogliatoio, si rendevano responsabili di una rissa con i tesserati di entrambe le società (rapporto C.C.)”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 2.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Virtus Goti ‘97, ha impugnato la citata decisione. In via preliminare deve essere richiamata la delibera n. 06 di questa stessa Corte, con la quale erano stati disposti lo stralcio ed il rinvio della decisione, su alcuni aspetti del reclamo, alla seduta del 9 novembre 2015, previa convocazione della società reclamante. La tesi difensiva della reclamante non può trovare accoglimento. Al riguardo, se non può e non deve sottacersi che, dall’istruttoria espletata, sentito, per delega del presidente della società reclamante, il suo assistente legale, è risultato che sia stato il sig. Coletta Raffaello, tesserato della società F.C. Paolisi 1992, nella qualità di massaggiatore, a scatenare i fatti contestati ed accertati dal primo Giudice e che, dunque, la società, in questa sede reclamante, ha subito l’ingiustificato comportamento dell’innanzi nominato sig. Coletta, è altresì innegabile, sotto il profilo di un’obiettiva valutazione, la particolare gravità del comportamento degli “estranei” richiamati nella decisione del primo Giudice, che si appalesa equa e proporzionata alla reale entità dei fatti contestati. P.Q.M. DELIBERA di respingere il ricorso proposto dalla società Virtus Goti ’97, con la conseguenziale conferma delle impugnate sanzioni; dispone l’addebito della tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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