COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 10. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO GIFFONI SEI CASALI – GARA REAL PALAZZO / GIFFONI SEI CASALI DEL 17.10.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 10. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO GIFFONI SEI CASALI – GARA REAL PALAZZO / GIFFONI SEI CASALI DEL 17.10.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato l'arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 36 del 22.10.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico dei calciatori Brigantino Valerio, Curcio Teodoro, Garofalo Oscar e Giannattasio Denny, la squalifica per sei giornate di gara, in quanto ognuno di essi “strattonava l'arbitro ed altresì lo ingiuriava e lo minacciava”. Con ricorso trasmesso, a mezzo plico raccomandata postale, in data 23.10.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Giffoni Sei Casali ha proposto ricorso avverso la citata decisione. Nello stesso atto di impugnazione, con invio di copia alla controparte, la reclamante ha chiesto la ripetizione della gara, per presunto errore tecnico dell'arbitro. In via preliminare, questa Corte ritiene, essendo quest'ultima doglianza di competenza del Giudice di prima istanza, di trasmettere gli atti del fascicolo al Giudice Sportivo Territoriale. Per quanto attiene alla squalifica a carico dei calciatori innanzi menzionati, questa Corte ritiene che la tesi difensiva della reclamante possa trovare parziale accoglimento. Deve sottolinearsi, in via preliminare, l’obiettiva gravità dei fatti, come contestati dal direttore di gara, il cui referto configura fonte privilegiata di prova. Invero, dall’istruttoria espletata, e dalle dichiarazioni rese dall'arbitro, in sede di audizione, presso questa Corte Sportiva, è risultata chiaramente la condotta scorretta dei citati tesserati, responsabili di aver accerchiato l'arbitro in un tentativo di aggressione, che si è configurato in spintoni e nel fatto di averlo costretto ad indietreggiare verso il muro di cinta. L'arbitro ha precisato, tuttavia, di non aver subito alcun danno fisico. Alla luce delle richiamate dichiarazioni, questa Corte ritiene di dover ridurre la squalifica, a carico dei calciatori Brigantino Valerio, Curcio Teodoro, Garofalo Oscar e Giannattasio Denny, così come inflitta dal Giudice di prime cure, ad una sanzione proporzionata ed equa ai fatti contestati, ovvero a cinque giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Giffoni Sei Casali, di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a carico dei calciatori Brigantino Valerio, Curcio Teodoro, Garofalo Oscar e Giannattasio Denny; dispone la trasmissione del fascicolo, al Giudice Sportivo Territoriale, di cui alla parte motiva; dispone la restituzione della tassa reclamo alla società reclamante, in ordine all’impugnazione delle predette squalifiche.
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