COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POLISPORTIVA TORELLA DEI LOMBARDI – GARA GESUALDO / TORELLA DEI LOMBARDI DEL 31.10.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POLISPORTIVA TORELLA DEI LOMBARDI – GARA GESUALDO / TORELLA DEI LOMBARDI DEL 31.10.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 41 del 5.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Natale Antonio, la squalifica per quattro giornate di gara, in quanto "colpiva con calci e pugni un avversario", nonché, a carico del calciatore Cogliani Giuseppe, la squalifica per tre giornate di gara, perché "rivolgeva ingiurie e minacce all'indirizzo dei tifosi della squadra avversaria". Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 12.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Polisportiva Torella dei Lombardi ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante deve essere respinta. Invero, dalla lettura del ricorso proposto, non si evince alcun elemento che possa confutare quanto riportato dall'arbitro nel proprio rapporto di gara, il quale configura, nel diritto sportivo, fonte privilegiata di prova. Questo Collegio, inoltre, sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni impugnate, ritiene che esse siano eque, rispetto all’effettiva entità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società Polisportiva Torella dei Lombardi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it