COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 27 novembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 208. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CICCARELLI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, NON TESSERATO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE ESPOSITO (CALCIATORE TESSERATO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FELICE PARISI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 27 novembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale N. 208. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. NICOLA TAMBARO (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CICCARELLI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE, NON TESSERATO, DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE ESPOSITO (CALCIATORE TESSERATO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FELICE PARISI (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE): ART.1 BIS, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLARICCA CALCIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT VILLAGE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 31 luglio 2015, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 23 giugno 2015, prot. 12510/980, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 201, con la quale era stata disposta la sospensione, della trattazione del procedimento in esame. All’odierna riunione è stata presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Sono stati, altresì, presenti: il sig. Nicola Tambaro, in proprio ed in nome e per conto della società da lui rappresentata; il sig. Parisi Felice, presidente e legale rappresentante della società Sport Village. Sono risultati assenti i sigg. Ciccarelli Giuseppe ed Esposito Raffaele, pur regolarmente convocati (a mezzo raccomandata postale A.R., in data 14.10.2015). Questo Tribunale, ai fini della decisione, ha rilevato che gli atti trasmessi dalla Procura Federale sono carenti dell’atto (cartolina avviso di ritorno) con il quale il Procuratore Federale, ha trasmesso l’atto di deferimento ai sigg. Cicarelli Giuseppe ed Esposito Raffaele. Viceversa, risultano agli atti le notifiche agli interessati dell’intenzione di procedere al deferimento, nonché della possibilità di produrre eventuali memorie di parte, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Questo Tribunale, di conseguenza, ha ritenuto di dover richiedere, alla Procura Federale, di integrare la documentazione, per quanto di competenza e come innanzi specificato. Questo Tribunale, al fine della doverosa garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto di proporre il rinvio, per la trattazione, al 1° febbraio 2016, alle ore 16,00. Il rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata e della consequenziale proposta, ha dichiarato di condividere il predetto rinvio. Tanto premesso, questo Collegio determina, al fine di consentire ai deferiti di essere presenti al dibattimento, di rinviare la trattazione del procedimento in esame al 1° febbraio 2016, ore 16,00, per cui DISPONE Il rinvio al 1° febbraio 2016, ore 16,00, per l’audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, nonché la trasmissione della presente ordinanza alla Procura Federale, con rinnovata comunicazione alle parti, nelle more del riscontro da parte della Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it