COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 27 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 12. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANTA MARIA LA FOSSA – GARA SANTA MARIA LA FOSSA / JUVE PRO POGGIOMARINO DEL 31.10.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 27 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 12. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANTA MARIA LA FOSSA – GARA SANTA MARIA LA FOSSA / JUVE PRO POGGIOMARINO DEL 31.10.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante legale, la società che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentito il calciatore Celio Nicola, in quanto anch’egli ha sottoscritto e firmato l’atto di impugnazione con richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 41 del 5.11.2015 il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Celio Nicola la squalifica per cinque giornate di gara perché “dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, mentre usciva da terreno di giuoco, rivolgendosi all’assistente ufficiale dell’arbitro, ingiuriava e minacciava la terna arbitrale. Al termine della gara, reiterava le ingiurie e minacce (rapporto arbitro ed assistente). Con ricorso trasmesso a mezzo plico raccomandata postale, in data 12.11.2015, ovvero, nei termini temporali prescritti, la società ed il calciatore Celio Nicola, hanno impugnato la citata decisione. La tesi difensiva dei reclamanti deve essere parzialmente accolta. Invero, dall’istruttoria espletata, nonché dalle audizioni, sia del presidente della società, sia del calciatore Celio Nicola, è emerso il comportamento offensivo, segnalato dall’assistente ufficiale n. 1 dell’arbitro, posto in essere dal calciatore nei confronti della terna arbitrale, mentre, non è stato possibile accertare la continuazione dell’illecito a fine gara; difatti né il direttore di gara, né l’assistente n. 2, né tantomeno il commissario di campo presente riportano, nei propri rispettivi rapporti, le ingiurie che l’assistente ufficiale n. 1 asserisce essere state rivolte anche a fine gara, alla terna arbitrale; pertanto sussistono elementi tali da rivedere la sanzione inflitta al fine di riportarla ad equità e secondo giustizia, a tre giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Santa Maria La Fossa, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Celio Nicola; dispone l’accredito della tassa reclamo versata, sul conto della società reclamante.
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