COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 04 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale13. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SPORTING ACCADIA – GARA SPORTING ACCADIA / G. CAROTENUTO DELL’1.11.2015 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 04 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale13. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SPORTING ACCADIA – GARA SPORTING ACCADIA / G. CAROTENUTO DELL’1.11.2015 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 41 del 5.11.2015 il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico dell’allenatore, sig. Natale Gerardo, la squalifica fino al 31.12.2015, perché “allontanato per ingiurie reiterate nei confronti dell’arbitro”. Con ricorso trasmesso a mezzo plico raccomandata postale, in data 12.11.2015, ovvero, nei termini temporali prescritti, la società Sporting Accadia ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, la società chiede una sensibile riduzione della squalifica di due mesi inflitta all’allenatore della società ricorrente, in quanto, pur riconoscendo che si sia trattato di espressioni non corrette, esse non erano finalizzate a ledere l’onorabilità del direttore di gara. Questa Corte ritiene che, per motivi di congruità, sussistano, nel caso di specie, i presupposti per una revisione della sanzione, nel senso della sua riduzione all’8.12.2015. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sporting Accadia, di ridurre all’8.12.2015 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Natale Gerardo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata. 14. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO HERAJON – GARA CARILLIA CALCIO / HERAJON DEL 7.11.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 44 del 12.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore, sig. Cerullo Marco, la squalifica per cinque giornate di gara perché “a fine gara ingiuriava e minacciava il direttore di gara, chiedendogli, con insistenza, di non menzionare la sua ammonizione nel referto di gara”. Premesso ciò, questo Collegio rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, la società ha spedito il ricorso medesimo, a mezzo fax, in data 20.11.2015, non rispettando, quindi, il termine presritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia sportiva (che è di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania è in data 12.11.2015, per cui il termine era fissato al 19.11.2015. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Herajon; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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