COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 26. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO GLADIATOR S.ERASMO C5 – GARA CUS CASERTA / GLADIATOR S.ERASMO C5 DEL 22.12.2015 – SEMIFINALE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 13 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 26. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO GLADIATOR S.ERASMO C5 – GARA CUS CASERTA / GLADIATOR S.ERASMO C5 DEL 22.12.2015 – SEMIFINALE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 62 del 7.01.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché l’ammenda di euro 400.00, in quanto la gara è stata sospesa al 25’ del secondo tempo per lanci di oggetti in campo da parte dei tifosi della società reclamante. Questo Collegio, rilevato che effettivamente la società reclamante ha inviato, alle ore 11.44, dell’8.01.2016, ovvero, nei termini temporali prescritti dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., n. 276/A del 25.05.2015, copia dell’appello, a mezzo fax, sebbene con risposta negativa per un negligente comportamento della società Cus Caserta che non ha provveduto a commutare la linea telefonica in fax e che, comunque, la società reclamante si è vista costretta, per tale circostanza, a dover effettuare la spedizione a mezzo plico raccomandata postale, con 26’ di ritardo rispetto all’orario consentito (ore 12.00); atteso che si presume una continuità di azione nell’adempimento, il cui formale ritardo non è imputabile ad un comportamento negligente da parte della società reclamante; valutata la circostanza come una “impossibilità” operativa causata dalla società Cus Caserta che, negando l’operatività al fax, ha determinato il ritardo di alcuni minuti della società controparte; tanto premesso, questo Collegio ritiene congruo il tempo trascorso, per motivi non imputabili alla società reclamante, e, per l’effetto, giudica ammissibile l’appello. Peraltro, nel corso dell’audizione de direttore di gara, sono emersi elementi inconsistenti, inidonei a giustificare la frettolosa sospensione della gara, che, peraltro, configurava una semifinale della fase regionale della Coppa Italia la cui qualificazione assume una notevole rilevanza sportiva. Tutto ciò premesso, ricorda questo Collegio che, secondo i principi più volte espressi in precedenti delibere, l’arbitro ha il potere, attribuitogli dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio e dell’art. 64, n. 2 delle N.O.I.F., di sospendere la gara, ove a suo giudizio si siano verificati fatti che non consentono la regolare prosecuzione. Spetta, invece, agli Organi di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art. 17, n. 4, del Codice di Giustizia sportiva, decidere se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa. Nell’esercizio di tale potere, gli Organi di Giustizia Sportiva possono dichiarare la regolarità della gara, ovvero adottare la sanzione di punizione sportiva di perdita della stessa (anche, eventualmente, a carico di entrambe le contendenti), o, infine, ordinarne la ripetizione, nell’ipotesi che giudichino non conforme alla norma la decisione arbitrale di sospensione della gara. Secondo l’autorevole insegnamento degli Organi nazionali di giustizia sportiva, che fanno giurisprudenza, è principio ormai consolidato che la decisione del direttore di gara di non portare a termine l’incontro possa e debba trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di pericolo per l’incolumità dell’arbitro, ovvero di non consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio; in sostanza, la situazione di pericolo deve essere “reale” e non semplicemente “supposta” e basata su “impressioni” del direttore di gara (CAF in Comunicato ufficiale n. 23 del 18.03.1999 – Appello della società S.P. Serre avverso decisioni merito gara Torrenieri / Serre del 6.12.1998 – Delibera dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Toscana). Nel caso in esame, non pare che il lancio di palle di carta, o qualche sporadica bottiglietta d’acqua, abbia potuto generare una situazione di ingovernabilità che mettesse a rischio l’incolumità del direttore di gara e dei calciatori, a soli 5’ dal termine e con una squadra in vantaggio sull’altra di ben tre reti. Per effetto di tali elementi, questo Collegio dispone la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania di stabilirne la data, fermi restando i provvedimenti assunti a carico dei calciatori, pubblicati in separata ma contestuale parte del citato Comunicato Ufficiale. P.Q.M. DELIBERA di accogliere l’appello proposto dalla società Gladiator S. Erasmo C5, disponendo l’annullamento della delibera del G.S.T. e, nel contempo, rimette gli atti al C.R. Campania per la ripetizione della stessa; dispone la restituzione, mediante riaccredito, della tassa reclamo, versata dalla società reclamante.
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