COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 28. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO SAN PIETRO NAPOLI – GARA SAN PIETRO NAPOLI / ARCO SECONDILI DELL’11.10.2015 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
28. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO SAN PIETRO NAPOLI – GARA SAN PIETRO NAPOLI / ARCO SECONDILI DELL’11.10.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con reclamo proposto al Giudice di prima istanza, la società Arco Secondili ha chiesto che venisse inflita la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società controparte, in relazione alla gara indicata in epigrafe, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore della società San Pietro Napoli, sig. Lastra Marco, utilizzato effettivamente nella gara in esame. Con una prima decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 36 del 22.10.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il reclamo, sul presupposto giuridico-sportivo dell’irregolare tesseramento dell’innanzi nominato calciatore. Con ricorso spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 26.10.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società San Pietro Napoli ha proposto appello, con invio dell’atto, a mezzo raccomandata postale, sempre in data 26.10.2015, alla società controparte (Arco Secondili) avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante merita accoglimento. Invero, ai fini decisori, è necessario premettere che il calciatore in parola è stato tesserato a favore della Polisportiva Sarnese 1926 a.r.l., società partecipante al Campionato Nazionale di Serie D, a decorrere dal 5.09.2015, per poi essere regolarmente trasferito, a titolo temporaneo (il che è consentito, anche nel corso dello stesso periodo dei trasferimenti), alla società San Pietro Napoli a far data dal 16.09.2015, come dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, prot. n. 401 del 2.12.2015. Nel corso della fase istruttoria è emerso che, medio tempore, ovvero nel periodo intercorrente tra le due innanzi indicate date di tesseramento, il sig. Lastra Marco non è stato inserito in distinta, allorquando era ancora tesserato a favore della società Polisportiva Sarnese 1926 a.r.l., in occasione delle gare da quest’ultima disputate in casa con l’Agropoli ed in trasferta con il Reggio Calabria, rispettivamente del 6 e 13 settembre 2015, così come risulta documentalmente dalla nota prot. 7/GS/mf del 13.11.2015 della Segreteria del Dipartimento Interregionale, nell’ambito del quale opera la società medesima. Pertanto, in base alle risultanze degli atti, è incontrovertibile il fatto che il calciatore, sig. Lastra Marco, abbia scontato le due residue giornate di squalifica a suo carico, per cui, alla gara in esame, ha partecipato in posizione regolare, agli effetti sia disciplinari, sia del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA di accogliere l’appello proposto dalla società San Pietro Napoli, disponendo l’annullamento della delibera del G.S.T.; di omologare il risultato conseguito sul campo (4-0 a favore della società San Pietro Napoli); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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