COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 29. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO RUTINO SPORT – GARA ATLETIK / RUTINO SPORT DEL 18.10.2015 – COPPA CAMPANIA 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 29. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO RUTINO SPORT – GARA ATLETIK / RUTINO SPORT DEL 18.10.2015 – COPPA CAMPANIA 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella riunione del 16.11.2015, nella persona del suo rappresentante legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 23.11.2015, con l’assistenza del rappresentante dedl Comitato Regionale Arbitri; preso atto ella successiva assenza giustificata della società reclamante; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 40 del 3.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica fino al 18.05.2016, a carico del calciatore, sig. Volpe Vincenzo, perché “colpiva l’arbitro alle spalle con un pugno alla schiena, facendolo cadere a terra, provocandogli bruciore alle mani; alla notifica del provvedimento, si toglieva la maglietta e la lanciava all’indirizzo del direttore di gara rivolgendogli ingiurie e minacce, tentando, inoltre, di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto da alcuni calciatori della squadra avversaria”. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 10.11.2015, ovvero nei termini temporali prescritti, la società Rutino Sport ha proposto ricorso avverso la citata decisione. Preliminarmente, questo Collegio deve sottolineare come non sia possibile procedere ad audizione del tesserato, in corso di squalifica, in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente presentato. Quanto alla decisione nel merito della doglianza, la stessa deve essere parzialmente condivisa. Invero, la società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, fa riferimento al referto dell’arbitro, il quale asserisce che, durante una ripartenza veloce (dunque, non volontariamente), il calciatore Volpe Vincenzo avesse colpito con un pugno alla schiena l’arbitro facendolo cadere a terra. In sede di audizione presso questa Corte Sportiva, il direttore di gara ha asserito che il calciatore Volpe Vincenzo l’avesse colpito volontariamente con un pugno alle spalle e che, all’atto del provvedimento di espulsione, l’avesse ingiuriato e minacciato, con tentativo di aggressione, seppure trattenuto dai calciatori della squadra avversaria. Questa Corte ritiene che, effettivamente, all’atto di una veloce ripartenza, potesse accidentalmente colpire il direttore di gara, anche non volontariamente, con la doverosa precisazione che, viceversa, tutto ciò che è successivamente accaduto sia totalmente inaccettabile e da stigmatizzare. Sulla base dell’innanzi specificato ridimensionamento della situazione, dunque, si appalesa corrispondente a motivi di equità una parziale riduzione della squalifica fino al 1° marzo 2016. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Rutino Sport, di ridurre all’1.03.2016 la squalifica a carico del calciatore Volpe Vincenzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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