COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 21 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 32. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POLISPORTIVA PIGNATARO MAGGIORE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 69 del 21 gennaio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
32. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO POLISPORTIVA PIGNATARO MAGGIORE – GARA SPARTAK SAN NICOLA / POLISPORTIVA PIGNATARO MAGGIORE DEL 22.11.2015 – ATT. MISTA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’improcedibilità dell’atto di impugnazione. Invero, il Titolo VI della Disciplina Sportiva, in ambito Regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 1° luglio 2007 e pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 117 del 28.06.2007 di questo C.R. Campania, dispone che, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l’addebito della tassa reclamo, quest’ultima dovrà essere allegata al ricorso, pena l’improcedibilità dello stesso (Cfr. Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 3.07.2015, pag. 110). Di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di dichiarare improcedibile il ricorso. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla società Polisportiva Pignataro Maggiore; nulla dispone, al’atto, in ordine alla tassa reclamo.
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