COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 21 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 33. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ANTONIO BARONE CICCIANO – GARA MUTRIA SPORT / ANTONIO BARONE CICCIANO DEL 21.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 21 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 33. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ANTONIO BARONE CICCIANO – GARA MUTRIA SPORT / ANTONIO BARONE CICCIANO DEL 21.11.2015 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nuovamente, nella riunione odierna, nella persona del suo rappresentante legale, la società; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione dell’11.01.2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 49 del 26.11.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 100.00, perché “propri sostenitori, in campo avversario, ingiuriavano e minacciavano reiteratamente l’arbitro e, a fine gara, entravano sul terreno di giuoco, continuando ad ingiuriare e minacciare il direttore di gara”; squalifica fino al 22.03.2016, a carico del calcettista sig. Soriano Vincenzo, perché “spingeva con le mani l’arbitro facendolo indietreggiare, inoltre lo spingeva di nuovo con le mani al petto, minacciandolo” ed infine, a carico del calcettista, sig. Arvonio Nicolangelo, la squalifica per cinque giornate di gara, perché “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento tentava di aggredire il direttore di gara, minacciandolo”. In via preliminare deve essere richiamata la delibera n. 24 di questa Corte, con la quale erano stati disposti lo stralcio ed il rinvio della decisione, su alcuni aspetti del ricorso, alla seduta dell’11 gennaio 2016, previa convocazione del direttore di gara. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Al riguardo, non può e non deve sottacersi che, dall’istruttoria espletata, nonché dalla documentazione in atti, presentata dalla reclamante, sentito il direttore di gara a chiarimenti, si rileva che dalle sue dichiarazioni risulta fortemente ridimensionata la responsabilità del calcettista Soriano Vincenzo. Pertanto, questa Corte, tenuto conto che l’arbitro non abbia subito alcun danno fisico nell’indietreggiare, ritiene di poter ridurre la sanzione, inflitta in prime cure, al 25.01.2016, per motivo di equità. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Antonio Barone Cicciano, di ridurre al 25.01.2016 la squalifica a carico del calcettista Soriano Vincenzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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